L’opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l’autorizzazione al giudice per la sua chiamata, analogicamente all’articolo 269 comma 2 del codice di procedura civile, limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente e ingiunto, e dovendo poi il giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo. Lo ha deciso il tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 1092 del 7 giugno scorso al termine di una controversia che traeva origine dal decreto ingiuntivo ottenuto da una delle parti in causa, entrambe prestatrici di una fideiussione a garanzia del debito di un terzo.
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