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STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO

- Avv. Diego Cuccù -

 
 
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RISARCIMENTO
Infiltrazioni, sì all’azione diretta del conduttore contro il condominio
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 31 agosto 2011 n. 17881
31 agosto 2011

Il conduttore può agire direttamente contro il condominio per ottenere il risarcimento del bene danneggiato a causa di infiltrazioni derivanti da parti comuni dell’edificio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17881/2011, con la quale ha respinto il ricorso di un condominio di Bari che lamentava l’assenza di legittimazione ad agire da parte del conduttore, essendo tale potere esclusivamente in capo al proprietario.

Per la Suprema corte però al conduttore spetta “il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della cosa locata”. Nel caso specifico ad essere danneggiato era il parquet del locale preso in fitto. E siccome la Ctu aveva chiarito che l’infiltrazione derivava da una superficie interrata posta al di sotto del locale locato di proprietà condominiale,  la Suprema corte ha riconosciuto la legittimazione del conduttore ad agire direttamente contro il condominio.

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LOCAZIONI
Locazioni ad uso non abitativo, grava sul conduttore la verifica sull'idoneità dell'immobile

Se il contratto non è per uso abitativo è chi prende in fitto l’immobile che deve verificare se essi sia idoneo o meno a svolgere l’attività che vuole esercitarvi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 8561/2012.I giudici, infatti, hanno chiarito che “nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative”. Non solo, “ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato”.

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RISARCIMENTO DEL DANNO
Muore durante il torneo di calcio, responsabile l’associazione che l’ha organizzato
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 13 luglio 2011 n. 15394

Gli organizzatori di un torneo di calcio rispondono penalmente e civilmente dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per una attività agonistica.Con questa motivazione, i giudici di Piazza Cavour, sentenza 15394/2011 hanno condannato l’Acsi (Associazione centri sportivi italiani) a risarcire la moglie di un calciatore dilettante di trenta anni, morto negli spogliatoi per infarto dopo aver accusato un malore durante un girone di un torneo di calcio.

Il responsabile locale dell’Acsi e il presidente della squadra erano già stati condannati in sede penale per omicidio colposo per aver ammesso la partecipazione al torneo del calciatore senza la preventiva visita medica (con elettrocardiogramma sotto sforzo), che avrebbe rivelato la grave patologia di cui soffriva la vittima, così precludendogli la partecipazione al torneo e dunque il decesso.

In sede civile, però, la direzione nazionale dell’associazione riteneva di non dover pagare in quanto la sede territoriale godeva di una propria autonomia e dunque le eventuali mancanze dovevano esserle direttamente imputate.

Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui in assenza di un patrimonio di riferimento l’indipendenza amministrativa e finanziaria deve essere interpretata restrittivamente. Del resto, proseguono i  giudici, l’ambiguità dello statuto non può ricadere sui terzi, il cui legittimo affidamento va tutelato.

Dunque la responsabilità dell’Acsi risiede nel non aver predisposto un regolamento del torneo che prevedeva l’obbligo della visita medica e comunque nel non aver sottoposto ai relativi controlli la vittima, senza  neppure aver chiesto la produzione di una adeguata certificazione medica.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, <<gli enti sportivi sono tenuti e a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica>>.
E con riguardo al carattere agonistico specificano che <<non può non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come il torneo di calcio in questione, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del “prevalere” di una squadra sull’altra>>.