SUL DANNO NON PATRIMONIALE |
RC AUTO
Anche se il contrassegno è contraffatto può scattare l'obbligo dell'assicurazione a risarcire
Corte di cassazione
- Sezione VI civile -
Ordinanza 5 luglio 2012 n. 11295
In un incidente stradale, al danneggiato non spetta l’onere di verificare la correttezze del rapporto assicurativo testimoniato dalla presenza del contrassegno sul veicolo del danneggiante. Infatti, il rilascio dello stesso “da parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo - in forza del combinato disposto dell’articolo 127 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209 e dell’articolo 1901 codice civile - a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11295/2012 accogliendo il ricorso di una automobilista che in Appello si era visto negare il risarcimento per l’assenza di copertura assicurativa, in quanto la documentazione assicurativa presentata dal danneggiante è stata considerata falsa.Non solo, la Cassazione ha anche ricordato che “la menzionata disciplina copre anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto di talché, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato (Cass. 6026/2001)”.Infatti, prosegue la Corte, “il contrassegno e il certificato di assicurazione operano nell’interesse e a tutela dell’infortunato, in quanto assolvono alla funzione di comunicare a terzi (segnatamente i danneggiati e gli organi accertatori del traffico), la copertura assicurativa del veicolo”.
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Giudice di pace di Trento, Sentenza 27 gennaio 2012, n. 70
Circolazione stradale - Risarcimento danni da sinistri stradali - Infondatezza della domanda - Velocità eccessiva, non adeguata allo stato dei luoghi - Responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro. (Cc, art. 2043)
In tema di sinistri stradali non merita accoglimento la domanda giudiziale con la quale l'attore convenga in giudizio il convenuto al fine di sentirne dichiarata l'esclusiva responsabilità in ordine al sinistro verificatosi in una curva nella quale, incrociando l'auto condotta da quest'ultimo, sterzava repentinamente al fine di evitare l'impatto finendo contro il guardrail. Orbene, la pretesa risarcitoria non merita accoglimento laddove risulti accertata l'eccessiva velocità tenuta dall'attore in ora notturna, peraltro in strada pericolosa. Ciò porta all'affermazione della sua responsabilità nel sinistro in quanto, ove avesse osservato una condotta di guida commisurata allo stato dei luoghi, l'incidente non si sarebbe verificato. È obbligo di ogni conducente, difatti, prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
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Tribunale di Roma, Sezione 13, Sentenza 4 gennaio 2012, n. 154
Sinistro stradale - Risarcimento danni - Danno da fermo tecnico - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Sussistenza. (Cc, art. 1882)
In tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.
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Tribunale di Trento, Sentenza 4 gennaio 2012, n. 7
Sinistro stradale - Risarcimento del danno - Superamento del periodo di comporto - Risarcibilità del lucro cessante - Presupposti - Accertamento del nesso causale tra il fatto e l'evento - Inconfigurabilità del diritto al risarcimento laddove il danneggiato non sia rientrato a lavoro per sua scelta. (Cc, art. 2043)
Non merita accoglimento la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in relazione al lucro cessante derivante dal superamento del periodo di comporto a causa delle lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale nel quale la stessa sia rimasta coinvolta laddove risulti accertato che la medesima sarebbe stata in grado di riprendere l'attività lavorativa molto prima e che i postumi permanenti residuati dopo la guarigione non avrebbe inciso in alcuna maniera sulla sua capacità lavorativa. Ai fini della risarcibilità del lucro cessante, difatti, rileva il nesso causale tra il fatto e l'evento; esso va apprezzato dal punto di vista oggettivo non potendo porsi a carico del responsabile del sinistro le conseguenze derivanti da percezioni e scelte soggettive del danneggiato.
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Tribunale di Trento, Sentenza 13 gennaio 2012, n. 44
Circolazione stradale - Responsabilità da sinistri stradali - Tamponamento - Presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2° c.c. - Limiti di operabilità - Onere del tamponante di osservare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede - Necessità di garantire l'arresto e la frenata del veicolo. (Cc, art. 2054)
In tema di sinistri stradali, in caso di tamponamento non opera la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2°, in quanto il mancato rispetto della distanza di sicurezza pone a carico del tamponante una presunzione di responsabilità per negligenza costituendo, l'arresto improvviso del veicolo che precede, un evento prevedibile per il conducente del veicolo che segue il quale deve mantenere una distanza di sicurezza tale da far fronte all'improvvisa evenienza moderando la velocità in relazione alle concrete possibilità di avvistamento e quindi di frenata del veicolo. Ne deriva quindi che il conducente del veicolo tamponante è gravato dall'onere di dare la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono dipesi da cause a lui non imputabili.
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Corte d'Appello di Roma, Sezione 3, Sentenza 10 gennaio 2012, n. 88
Circolazione stradale - Incidente mortale - Risarcimento del danno "catastrofale" - Ammissibilità - Condizioni. (Cc, artt. 2043, 2059)
In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale, il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte. (Nel caso di specie tra l'evento lesivo ed il decesso erano trascorse poco più di tre ore).
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Corte d'Appello di Roma, Sezione 3, Sentenza 10 gennaio 2012, n. 95
Incidente stradale - Risarcimento danni - Processo - Chiamata in garanzia formulata dal proprietario e dall'assicuratore nei confronti del F.G.V.S. - Ammissibilità - Preventiva richiesta di risarcimento ex art. 22 L. n. 990/69 - Necessità - Esclusione. (L. 24.12.1969, n. 990, art. 22; c.p.c., art. 269)
In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, la chiamata in garanzia formulata dal proprietario del veicolo e dal suo assicuratore, convenuti dal danneggiato, nei confronti dell'impresa designata alla gestione del fondo per le vittime della strada, non è soggetta alla condizione di proponibilità di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969, essendo l'ivi previsto invio preventivo di lettera raccomandata, contenente la richiesta dì risarcimento, adempimento imposto soltanto al danneggiato.
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La responsabilità solidale
dei conducenti nei sinistri stradali
Tribunale di Taranto, Sezione 3, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
Circolazione stradale - Risarcimento danni - Responsabilità solidale dei conducenti delle autovetture che siano rimaste coinvolte nell'impatto - Solidarietà passiva dei conducenti, dei proprietari e delle compagnie assicurative - Diritto del terzo trasportato che non abbia dato causa al sinistro ad ottenere il risarcimento dei danni patiti. (Cc, art. 2054, 2055; L. 07.09.2005, n. 209)
In tema di sinistri stradali, sussiste la responsabilità solidale dei conducenti delle due auto che rimangano coinvolte nell'impatto, laddove non emergano elementi tali da consentire di superare la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 c.c. Qualora la collisione tra due veicoli si verifichi in conseguenza della circolazione stradale, deve presumersi che vi sia stato concorso di colpa da parte di entrambi i conducenti; ne deriva l'obbligo risarcitoria solidale tra essi, i proprietari dei veicoli e le rispettive compagnie assicuratrici nei confronti del terzo trasportato a titolo di cortesia, che non abbia dato in alcun modo causa al sinistro. Questi, difatti, ha diritto a vedersi risarcire integralmente il danno subito a causa della collisione, da ognuno di loro, potendo avvalersi nei confronti di costoro del vincolo di solidarietà previsto dagli artt. 2054 c.c. e 2055 c.c., oltre che dalla legge n. 209 del 2005 con conseguente propagazione all'assicuratore di tale responsabilità fruibile con azione diretta verso quest'ultima.
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Tribunale di Taranto, Sezione 3, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 7
Circolazione stradale - Lesioni conseguenti al sinistro - Risarcimento del danno non patrimoniale - Criteri e presupposti di risarcibilità - Riferimento a criteri uniformi sul territorio nazionale. (Cc, art. 2059)
Il danno non patrimoniale risarcibile in relazione alle lesioni personali conseguenti al sinistro stradale nel quale l'attore sia rimasto coinvolto, deve intendersi relativo, in primis al danno, inteso come corrispettivo di tutti gli aspetti della personalità non aventi natura economica e relativi alla salute, alla vita di relazione, alla compromissione meramente morale. La S.C. ha ribadito che il danno non patrimoniale, unitariamente considerato, va risarcito con riferimento a tutti gli aspetti lesi nel caso specifico a condizione che ne sia dimostrata anche solo per presunzioni, la sussistenza, lo stato di angoscia e sia connesso ad una vera e propria malattia. La risarcibilità del danno non patrimoniale deve avvenire nel rispetto dei criteri che siano il più possibile uniformi su tutto il territorio nazionale individuati dalla S.C. nelle tabelle adottate nei maggiori tribunali d'Italia.
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Tribunale di Taranto, Sezione 3, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 22
Circolazione stradale - Responsabilità da sinistri stradali - Risarcimento Danni - Azione diretta nei confronti della propria assicurazione - Presupposti - Limiti di danno risarcibile in via diretta - Criteri per la valutazione dell'ammissibilità dell'azione diretta - Riferimento al petitum iniziale. (D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, art. 139)
In tema di sinistri stradali, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, non responsabile del sinistro, nei riguardi della Compagnia assicuratrice dell'auto dal medesimo condotta, laddove la richiesta di risarcimento formulata, risulti essere superiore alla misura prevista dall'art. 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005, riferentesi ai danni comportanti un'inabilità permanente non superiore al 9%. L'azione diretta nei confronti della propria compagnia di assicurazione, difatti, è ammissibile a condizione che il petitum iniziale, ovvero la percentuale di invalidità dedotta dall'attore sin dall'inizio e non sulla scorta degli accertamenti peritali successivamente eseguiti, non risulti superiore all'anzidetto limite. Nel caso di specie, avendo l'attore lamentato un'invalidità permanente specificamente quantificata nel 10%, non avrebbe dovuto agire direttamente nei riguardi della propria compagnia assicurativa ma avrebbe dovuto agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo antagonista convenendo in giudizio anche il proprietario quale litisconsorte necessario.
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Tribunale di Taranto, Sezione 3, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 23
Circolazione stradale - Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti - Diritto del terzo trasportato che non abbia dato causa al sinistro, ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. (Cc, artt. 2054, 2055; L. 24.12.1969, n. 990)
In tema di sinistri stradali sussiste la responsabilità concorrente di entrambi i veicoli coinvolti laddove non venga dimostrata la colpa esclusiva di uno di loro. Il concorso colposo deve presumersi in caso di scontro, ai sensi dell'art. 2054 c.c.; ne deriva il concorrente obbligo risarcitorio, in favore del terzo trasportato a titolo di cortesia, tra i proprietari dei veicoli, i conducenti, le compagnie assicurative. Il terzo trasportato a titolo di cortesia, difatti, può avvalersi nei confronti di tutti costoro del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2054 e 2055 c.c. oltre che dalla legge n. 990 del 1969 con conseguente propagazione all'assicuratore di tale responsabilità fruibile con azione diretta verso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969.
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Tribunale di Monza, Sezione 4, Sentenza 14 dicembre 2011, n. 3309
Processo civile - Uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi - Esclusione del risarcimento quando le espressioni abbiano una qualche attinenza con l'oggetto della controversia - Sussistenza - Fattispecie. (Cpc, art. 89; c.c., art. 2043)
L'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano, perciò, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice. Quest'ultima ipotesi è quella verificatasi in concreto nella fattispecie: la frase secondo cui l'attore avrebbe inteso ostacolare l'attività della compagnia di assicurazioni al fine di "ottenere un cospicuo risarcimento in relazione ad un danno alla persona minimo o addirittura inesistente" risulta gratuitamente offensiva, sicché ne deve essere ordinata la cancellazione ex art. 89 c.p.c., tuttavia, attinendo all'oggetto della controversia, essa non è fonte di responsabilità e non attribuisce alcun diritto al risarcimento del danno.
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Tribunale di Trieste, Sentenza 4 ottobre 2011, n. 1058
Sinistri stradali (controversie in materia di) - Prove testimoniali - Incapacità a testimoniare del terzo trasportato anche a seguito di intervenuta transazione - Sussistenza. (Cc, art. 2054; c.p.c., art. 246)
Chi è privo della capacità di testimoniare, perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l'intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un "posterius" rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell'interesse previsto dall'articolo 246 del codice di procedura civile, come causa di incapacità a testimoniare. In caso di sinistro stradale, il terzo trasportato che sia stato anche danneggiato, ma che abbia regolato in via stragiudiziale la propria posizione, non può rendere testimonianza nel processo pendente tra i conducenti dei veicoli coinvolti, evidenziando tale sua condizione un astratto interesse ad agire in detto processo a prescindere dall'intervenuta transazione.
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Tribunale di Bari, Sezione 3, Sentenza 8 novembre 2011, n. 3504
Sinistri stradali - Presunzione di pari responsabilità - Ricorrenza sia in caso di incertezza del grado di colpa sia in caso di incertezza sulla determinazione del comportamento specifico che ha causato il danno - Utilizzabilità delle perizie tecniche svolte nel giudizio penale ai fini della prova liberatoria - Esclusione. (Cc, art. 2054)
In caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 del codice civile ricorre non solo nei casi in cui sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni. Presunzione superabile unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso solo dal comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso. Non sono a tale ultimo fine utilizzabili le perizie tecniche svolte nel giudizio penale, dalle quali, infatti, non è possibile trarre elementi utili né per la ricostruzione del sinistro, né per quanto attiene la velocità dei veicoli.
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Tribunale di Bari, Sezione 3, Sentenza 10 novembre 2011, n. 3546
Danno patrimoniale - Danno conseguenza - Risarcibilità - Prova della sua ricorrenza - Fatto - Conseguenze dannose - Legame di causalità giuridica - Ricostruzione - Difetto di prova delle conseguenze - Non risarcibilità del pregiudizio. (Cc, art. 2043)
Il danno patrimoniale rientra, sul piano della qualificazione giuridica, nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che esso esige che sia fornita idonea dimostrazione della sua ricorrenza, in quanto rientrante nella categoria del danno conseguenza. La integrazione di un siffatto pregiudizio non attiene, dunque, al profilo causale di tipo materiale tra la condotta illecita contestata e l'evento di danno che ne è scaturito, come avviene nel caso di danno non patrimoniale, bensì, diversamente, ritenuta integrata la ricorrenza del nesso eziologico materiale, il pregiudizio patrimoniale si colloca in uno stadio successivo, specificamente quello della ricostruzione del legame di causalità giuridica tra il fatto nel suo complesso e le conseguenze dannose, le quali non sono il riflesso immediato del comportamento contestato, ma esigono che esse siano puntualmente dedotte e, quindi, dimostrate, appunto perché rappresentano effetti del tutto eventuali e non automatici e non anche un effetto propriamente consequenziale ed a priori conferente con la condotta azionata. Nella fattispecie specifica la riduzione delle concrete capacità di guadagno derivata dal sinistro è stata allegata e provata da uno solo dei soggetti coinvolti, per cui sono in favore del medesimo potrà essere risarcita.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile - Sentenza 13 maggio 2011, n. 10526
Circolazione stradale - Trasporto - In genere - Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale - Configurabilità.
Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile - Sentenza 18 settembre 2008, n. 23851
Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - In genere - Messa in circolazione di autoambulanza in condizioni di insicurezza - Omessa adozione di misure di sicurezza per il paziente - Conseguenze in tema di responsabilità dell'addetto all'ambulanza - Concorso di colpa dell'infermo - Esclusione - Fondamento - Limite - Obbligo di cooperazione del trasportato - Fattispecie.
Poiché il personale addetto al trasporto in ambulanza esercita un servizio non di mero trasporto, ma di assistenza sanitaria, ed ha quindi l'obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato, esso è responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza, in base al titolo contrattuale che ha ad oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale previsto in materia di responsabilità civile extracontrattuale; conseguentemente, il responsabile dell'autoambulanza è obbligato ad imporre l'adozione delle misure di sicurezza al trasportato, il quale è pur sempre tenuto ad un dovere di cooperazione con il personale sanitario, in mancanza del quale è ipotizzabile il suo concorso di colpa. (Nella specie la S.C., nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata per illogica e contraddittoria motivazione, ha enunciato il riportato principio con riferimento ad un caso in cui l'infermo trasportato aveva subito lesioni in conseguenza di una scorretta posizione assunta dallo stesso all'interno dell'autoambulanza).
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile - Sentenza 5 giugno 2007, n. 13180
Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Art. 1227, primo comma, cod. civ. - Applicabilità ai rapporti di rivalsa tra più autori del danno - Esclusione - Fondamento
L'art. 1227 primo comma, cod. civ., che prevede la diminuzione del risarcimento nei confronti del danneggiato nel caso di concorso della colpa del danneggiato alla causazione del danno, si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile - Sentenza 2 marzo 2007, n. 4954
Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Art. 1227 cod. civ. - Applicabilità alla responsabilità extracontrattuale - Sussistenza - Non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore - Onere della prova a carico del debitore - Sussistenza - Fattispecie relativa a mancato uso della cintura di sicurezza in automobile.
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in controversia relativa ai danni alla persona da sinistro stradale, aveva rilevato, sulla base del referto ospedaliero, la sussistenza del concorso colposo del danneggiato per mancato uso della cintura di sicurezza, senza che fosse stata sollevata eccezione sul punto, né formulato alcun rilievo d'ufficio, seguito da specifica indagine istruttoria).
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile - Sentenza 22 maggio 2006, n. 11947
Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - In genere - Messa in circolazione del veicolo in condizioni di insicurezza per fatto ricollegabile a conducente e trasportato - Conseguenze in tema di responsabilità di tali soggetti - Fattispecie in tema di circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone
Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell'articolo 170 del codice della strada), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento).
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile - Sentenza 11 marzo 2004, n. 4993
Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - In genere - Messa in circolazione del veicolo in condizioni di insicurezza per fatto ricollegabile a conducente e trasportato - conseguenze in tema di responsabilità - Fattispecie in tema di omesso uso della cintura di sicurezza da parte del trasportato maggiorenne
Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 cod. civ., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cod. civ., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il 30 per cento del concorso di colpa del trasportato e il 20 per cento del concorso del conducente, dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture di sicurezza aveva avuto un'efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso subito dal trasportato pari al 50 per cento).
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Tribunale di Trieste, Sentenza 2 agosto 2011, n. 777
Sinistro stradale - Proprietario del veicolo - Soggetto trasportato - Danni alla persona - Risarcimento - Configurabilità. (D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, artt. 122, 129)
L'espressa previsione contemplata dall'art. 129, comma secondo, lett. a), del Codice delle Assicurazioni consente all'attualità, diversamente dal passato, di ritenere che il proprietario del veicolo, sul medesimo trasportato al momento dello scontro, può giovarsi della prestazione dell'assicuratore RCA per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, alla persona. La normativa di settore costituisce, invero, norma speciale e comunque sopravvenuta e prevalente idonea a derogare alla operatività della norma generale contenente la nota presunzione di responsabilità del proprietario del veicolo. L'interpretazione letterale della richiamata norma, in combinazione con il precedente art. 122, è, dunque, nel senso che il proprietario del veicolo, in quanto tale, se trasportato a qualsiasi titolo, ha sempre e comunque diritto a giovarsi dell'assicurazione obbligatoria per il risarcimento dei danni da circolazione, con la sola limitazione relativa ai danni alle cose. L'apparente antinomia tra la qualità di terzo risarcibile, desunta dal sistema del codice delle assicurazioni private, ed il ruolo di presunto (in astratto) corresponsabile del sinistro, e pertanto dei danni patiti anche in proprio, va dunque risolta in favore della prevalenza della prima sulla seconda.
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Tribunale di Trieste, Sentenza 25 giugno 2011, n. 654
Illecito civile - Reato - Mancata presentazione querela - Risarcimento danni - Prescrizione - Termine - Individuazione. (Cc, art. 2947)
Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile, con i propri mezzi e strumenti, accerti l'esistenza di un reato. Tanto in quanto, da un lato, la querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, né concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già realizzato, ma ha natura meramente processuale, e, dall'altro lato, perchè trova applicazione il principio di autonomia del processo civile rispetto a quello penale.
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Tribunale di Trieste, Sentenza 1° luglio 2011, n. 653
Danno non patrimoniale - Determinazione - Grave lesione di interessi inerenti la persona - Categoria unitaria - Liquidazione rimessa all'apprezzamento del giudice - Legittimità. (Cc, art. 2059)
Il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla grave lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, i quali possono essere o previsti ex lege o relativi a diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti. La sostanziale unitarietà del danno non patrimoniale come testè definito, non può certamente essere interpretata nel senso di indicare che le ingiuste violazioni dei diritti sottostanti alle categorie nel passato individuate non comportino la risarcibilità dei relativi pregiudizi, ma nel senso che sarà compito del giudice, nel singolo caso concreto, liquidare un'unica voce di danno non patrimoniale, in modo tale da ricomprendere unitariamente tutti i pregiudizi risarcibili in concreto accertati, tenendo conto delle particolarità della singola vicenda ed evitando ogni illegittima duplicazione delle poste risarcitorie.
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Tribunale di Termoli, Sentenza 5 agosto 2011, n. 239
Circolazione stradale - Scontro tra veicoli - Superamento della presunzione di pari responsabilità - Prova del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e della comune prudenza - Necessità - Sussistenza. (Cc, art. 2054)
In caso di scontro tra veicoli, la disciplina di riferimento da valutare ai fini della decisione dell'eventuale controversia insorta tra le parti non può che essere quella di cui all'articolo 2054 del codice civile, in base alla quale si presume, fino a prova contraria, il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro. A ciò consegue che, per vincere detta presunzione, e quindi per ritenere responsabile del sinistro una sola delle parti coinvolte, l'interessato deve dimostrare di aver tenuto un comportamento conforme alle norme che regolano la circolazione stradale e della comune prudenza, non essendo neppure sufficiente la sola prova della colpa altrui ove non dovesse contemporaneamente essere accertata l'assenza della colpa propria. Posto, quindi, che il concorso di colpa rappresenta una presunzione legale superabile solo attraverso la prova contraria, l'accertamento della responsabilità in concreto deve poggiare necessariamente sulla valutazione del comportamento di tutti i conducenti coinvolti nel sinistro.
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Corte d'Appello di Firenze, Sez. 2, Sentenza 14 settembre 2011, n. 1135
Sinistro stradale - Responsabilità paritetica dei conducenti di veicoli coinvolti - Danno morale - Liquidazione giudiziale - Elementi di riferimento - Gravità del dolore inflitto alla parte offesa dal reato - Gravità della colpa attribuibile all'autore del reato stesso - Attenuazione - Fatto doloso della persona offesa - Previsione legislativa. (Cp, art. 62; c.c. art. 2059)
Verificatosi il sinistro per responsabilità paritetica dei conducenti di veicoli coinvolti, ai fini della liquidazione del danno morale l'organo giudicante che a ciò deve procedere deve avere riguardo non solo alla gravità del dolore inflitto alla parte offesa dal reato, ma anche alla gravità della colpa attribuibile all'autore del reato stesso, la quale è attenuata dal fatto che, indubbiamente, concorse a determinare l'evento, unitamente con l'azione del colpevole, anche il fatto doloso della persona offesa. La circostanza è specificamente contemplata dall'art. 62, n. 5, c.p. nella parte in cui, prevedendo il fatto doloso della persona offesa come causa concorrente, con l'azione o l'omissione del colpevole, a determinare l'evento, non precisa che la persona offesa debba volere lo stesso evento voluto dal colpevole, ma indica, come indice di minore gravità del reato e della responsabilità del colpevole, un comportamento doloso, anche se non costituente di per se stesso reato, della persona offesa che sia tale da costituire una concausa efficiente del reato. L'attenuante in oggetto trova, pertanto, applicazione ogni qualvolta il fatto doloso dell'offeso è tale che, se non vi fosse stato, non si sarebbe verificato l'evento nella sua forma e gravità, indipendentemente dall'indirizzo della volontà della persona offesa e, quindi, dall'evento avuto di mira dal dolo dello stesso. Nella descritta ipotesi, verificatasi nella fattispecie concreta - laddove il sinistro ebbe luogo con lo scontro di due motociclisti illecitamente gareggianti ed il fatto doloso, in particolare, consistette, per l'attore, nell'aver voluto, in concorso con l'agente, la illecita gara motociclistica - avuto riguardo alle modalità del sinistro ed alla condotta della parte offesa del reato, deve, pertanto, ritenersi corretta la liquidazione giudiziale del danno morale determinato nella misura minima di un quarto del danno biologico.
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Aspetti processuali
Tribunale di Trieste, Sentenza 4 agosto 2011, n. 920
Circolazione stradale - Responsabilità da sinistri stradali - Legittimazione del conducente - Presupposti - Danni alla propria sfera patrimoniale.
(D.Lgs. 30.04.1992, n. 285)
In tema di circolazione stradale è fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'impresa di assicurazione nei riguardi del conducente dell'autovettura che non abbia riportato danni nella propria sfera patrimoniale. Il detentore di un autoveicolo coinvolto in un sinistro stradale, difatti, è legittimato a pretendere i danni subiti dal mezzo anche se non è proprietario dello stesso ma ciò limitatamente al caso in cui lo stesso dimostri che i danni abbiano inciso negativamente nella sua sfera patrimoniale. Nel caso di specie, la presenza in giudizio del proprietario che rivendichi detti danni porta ad escludere la sussistenza della legittimazione ad agire del conducente.
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Tribunale di Termoli, Sentenza 29 luglio 2011, n. 233
Circolazione stradale - Risarcimento dei danni - Incompetenza del tribunale adito - Litisconsorzio necessario, contumacia di uno dei convenuti ed inammissibilità dell'eccezione di incompetenza - Diritti di obbligazione e competenza del tribunale del luogo ove si è verificato il sinistro. (Cpc, art. 20)
In merito al risarcimento dei danni derivanti al sinistro stradale, è destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'ambito di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ove alcuno dei convenuti sia rimasto contumace. La contumacia di questi, difatti, rende inefficacia l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'altro per effetto dell'incontestabilità della competenza stessa nei riguardi dei contumaci. In ogni caso, vertendosi in tema di diritti di obbligazioni, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza deve ritenersi radicata presso il tribunale del luogo ove il sinistro si sia verificato e dove la pretesa creditoria del danneggiato trae origine.
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