IL PROFESSIONISTA DISINVESTE?
NULLO L'ACCERTAMENTO
Nullo l'accertamento a carico del professionista che riesce a dimostrare che le movimentazioni bancarie non sono altro che operazioni di disinvestimento [Cass. Civ., sez. Trib. del 18.07.2012 nr. 12440]
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la Sentenza nr. 12440 del 18.07.2012, ha respinto il ricorso dell'A.F.
La sezione tributaria ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano, a sua volta in linea con quella provinciale, che aveva annullato l'atto impositivo notificato ad un architetto per accertare la maggior IRPEF, IVA e IRAP.
I Giudici di Legittimità ritengono che la " La CTR ha rigettato l'appello nel merito, ritenendo che il contribuente abbia dimostrato che i più importanti movimenti finanziaqri rilevati dai conti correnti non hanno attinenza con l'attività di architetto ma riguadano operazioni di disinvestimento, rilevando, altresì, sulla base della documentazione depositata il 07-02-2007 l'estraneità e non imponibilità degli importi oggetto di accertamento".
Ora la sezione Tributaria ha chiuso definitivamente la questione. Il verdetto di secondo grado è oramai diventanto senza appello e l'amministrazione finanziaria non potrà più recuperare il denaro dell'architetto che,mediante le cospicue movimentazioni bancarie, aveva sbrigativmente attribuito a reddito imponibile.
Anche la Procura generale della Suprema Corte aveva sollecitato la stessa conclusione del caso.
La predetta sentenza va in controtendenza rispetto a decine di decisioni che hanno imputato qualunque movimentazione bancaria del professionista a reddito imponibile
Molto spesso i controlli dell'Amministrazione finanziaria riguardano anche i conti dei parenti del lavoratore autonomo. In una occasione, con la sentenza nr. 4775/2011, la Suprema Corte è arrivata ad affermare che i movimenti bancari sul c/c della convevente dell'imprenditore, delegato ad operarvi, sono imputabili al reddito da questo percepito. In quell'occasione il Collegiodi legittimità applicò il principio secondo cui "una volta acqusita la prova, anche attraverso presunzioni, della riferibilità al contribuente di un rapporto di natura bancaria, opera la presunzione legale, superabile mediante prova contraria - nella specie non fornita, inerente l'attribuzione dei movimenti bancari l' attività svolta dal contribuente medesimo.