GIUDIZI CONTRASTANTI SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI EXTRA UTILI

Dopo un primo periodo nel quale le Corti sia di merito che sopratutto di legittimità hanno ritenuto di dover confermare la presunzione che vuole come utili distribuiti in nero ai soci i maggiori redditi accertati sulla società a ristretta base societaria costituita in forma di società di capitali, le recentissime pronuncie delle Corti di merito sembrano delineare un mutamento di orizzonte.

CTR BARI, Sentenza nr. 19/2012 del 17.04.2012:

Il caso deciso dai Giudici della regionale della Puglia riguardava l'accertamento di un maggior reddito di impresa a carico di una SRL imputato per trasparenza ai due soli soci costituente la compagine societaria.

I soci impugnavano gli accertamenti emessi a lotro carico evidenziando l'illegittimità dell'attribuzione automatica a loro carico dei maggiori utili accertati sulla società essendo la stessa basata semplicmente sul legame familiare esistente fra di loro e sulla ritretezza della compagine societaria.

La CTP, in prima battuta, respingeva le doglianze dei ricorrenti, ritenendo del tutto conforme alla legge l'operato dell' Ufficio delle Entrate.

Secondo, invece, i Giudici della Regionale, le eccezzioni sollevate dai soci devono ritenersi, tutt'altro che infondate.

Qualora sia accertata a carico di una società di capitali l'esistenza di utili occulti - si legge nella sentenza - "non si può automatiamente desumere la riscossione degli stessi ad opera dei soci, essendo ipotizzabile, con un ugual grado di probabilità, conclusioni diverse come ad esempio la creazione di riserve occulte da destinare agli usi più diversi, l'appropriazione indebita degli utili da parte di amministratori e/o soci disonesti, all'insaputa degli altri soci, o la loro destinazione alla creazione di fondi occulti per il pagamento di imposte passive non contabilizzate, etc.".

La circostanza della ristretezza della base societaria non riveste dunque per i giudici della regionale di BARI "... alcuna valenza probatoria perchè non sempre può assurgere a spia dell'avvenuta distribuzione reale a tutti i soci, in proprorzione alle loro quote di partecipazione, dei maggiori utili non contabilizzati, accertati a carico di società di capitali".

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CTP NAPOLI, SENT. NR. 145/2012 del 15.03.2012:

A conclusioni pressochè analoghe a quella della regionale Puglia è giunta anche la commissione provinciale di Napoli nella sentenza in rassegna.

Secondo i Giudici partenopei la distribuzione degli extra-utili in capo ai soci di una società di capitali a ristretta base societaria deve essere provata dall'Ufficio e non semplicemente presunta.

Nel caso di specie i soci si erano difesi in giudizio opponendo alla presunzione di ricezione degli extra-utili societari avanzata dall'Ufficio, le risultanze dei loro estratti di conto corrente dai quali emergeva che nessuna somma era ad essi pervenuta dalla società.

Questa prova contaria offerta dai soci ha convinto i Giudici della provinciale di Napoli secondo i quali i ricorsi presentanti dai contribuenti meritavano l'accoglimento sulla circostanza che spetta all'Ufficio dimostrare la concreta ed effettiva percezione degli utili conseguiti e non evidenziati a bilancio dalla società a ristretta base societaria.

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CTR LOMBARDIA, SENTENZA NR. 65/46/2011.

Rigido e favorevole al contribuente anche il giudizio della regionale della Lombardia emesso a seguito dell'appello presentanto dai soci di una srl a ristretta compagine societaria.

Perchè la presunzione di distribuzione degli utili fuori bilancio sia valida è necessario che l'accertamento eseguito nei confronti del socio sia avvalorato da circostanze probatorie certe in ordine al conseguimento da parte della societa di redditi non dichiarati.

In assenza di questi elementi di fatto l'operato dell'Uffcio che estende gli effetti dell'accertamento della società ai suoi soci è da considerarsi illegittimo.

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CASSAZIONE, SENTENZA NR. 9849/2011.

Di tenore esattamente opposto alle sentenze sopra menzionate il Giudizio della Suprema Corte nel caso di specie.

Secondo gli Ermellini, infatti, come stabiliti dalla copiosa giurisprudenza della stessa Corte sullo specifica tema, <<la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa , non è neutralizzata dallo scherma della personalità giuridica ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva ed uguaglianza >>.

Nel caso di specie, si legge ancora nella sentenza, l' operato dell'Ufficio deve ritenersi legittimo non essendo stato contestato l'accertamento dei maggiori utili a carico della società nè la ristrettezza della compagine societaria formata da tre soli soci.

Il ricorrente, inoltre, prosegue la Suprema Corte, non ha dato alcuna prova della non distribuzione a suo favore dei maggiori utili accertati sulla società.

Nella sentenza in rassegna vengono inoltre richiamate alcune delle più recenti pronuncie in senso conforme emesse dalla stessa corte di cassazione fra le quali: Corte di Cassazione sent. nr. 9519 del 22.04.2009, sentenza delle Sezioni Unite nr. 30055/2008 e sentenza nr. 18640 del 08.07.2008.

 

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