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Revisione della legge fallimentare per favorire la

continuità aziendale

 

Con il decreto-legge n. 83/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 147 del 26.06.2012 (Suppl. Ordi. n. 129), è stato approvato un pacchetto contenente alcune misure urgenti e strutturali per la crescita sostenibile, tra cui rientrano nuove e ulteriori modifiche alle procedure che disciplinano e cercano di favorire la risoluzione delle crisi d'impresa.

La risoluzione della crisi d'impresa è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi (nel 2005, 2006 e 2010), sia per favorire l'imprenditore in crisi agevolando il ricorso a strumenti alternativi al fallimento, sia attraverso la previsione di forme di tutela delle banche finanziatrici. Su tale ultimo fronte, in parte già con la riforma del 2010, erano stati fatti notevoli progressi.

La normativa fallimentare presentava però ancora alcune criticità che si cercano ora di superare, favorendo, da una parte, la concessione di finanza interinale (il più delle volte indispensabile per soddisfare le esigenze di cassa e assicurare la sopravvivenza della società e la prosecuzione della sua attività d'impresa) e, dall'altra, prevedendo una migliore gestione delle crisi d'impresa in situazioni fisiologiche di sottocapitalizzazione delle imprese. Come si legge, infatti, nella relazione illustrativa, «l'opzione di fondo che orienta l'intervento è quella di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi...».
Le novità possono essere suddivise in tre macroaree in relazione alle procedure che interessano ovvero:

  • il concordato preventivo;
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
  • i piani di risanamento ex art. 67, comma 3, legge fall.

Vi sono poi alcune disposizioni applicabili a tutte le procedure di ristrutturazione e, infine, una disposizione in materia penale.
Le modifiche al concordato preventivo

Art. 161 legge fall.: deposito anticipato del solo ricorso di concordato preventivo

La disciplina previgente prevedeva, ai sensi dell'art. 161 legge fall., al momento del deposito della domanda di concordato preventivo, l'obbligo di depositare tutta una serie di documenti meglio specificati al secondo e terzo comma della disposizione ovvero:

  • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
  • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Oggi tra la documentazione da depositare vi è anche un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (nuova lett. c del comma 2, art. 161 legge fall.). Si prevede, inoltre, che il piano e la documentazione poc'anzi richiamata venga presentata nuovamente in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano (nuovo comma 3, art. 161 legge fall.).
Ben più rilevante inoltre è l'aggiunta di un quinto comma all'art. 161 legge fall., che consente al debitore di depositare un ricorso contenente la sola domanda di ammissione al concordato preventivo, riservando ad un momento successivo il deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione richiesta. La nuova disciplina prevede, infatti, che sia il giudice, al momento del deposito della domanda di ammissione, ad assegnare al debitore un termine (compreso tra 60 e 120 giorni) per integrarla.

Nello stesso termine il debitore può, in alternativa, depositare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall. La nuova norma precisa, altresì, con l'aggiunta di un settimo comma, che il debitore può, anche prima del provvedimento di apertura della procedura di concordato, compiere atti di ordinaria amministrazione e, se autorizzato dal tribunale, anche quelli di straordinaria amministrazione.
Si consente, così, al debitore di beneficiare immediatamente degli effetti protettivi del proprio patrimonio conseguenti al deposito della domanda di concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi fino a generare un vero e proprio stato di insolvenza.

Art. 169-bis legge fall.: contratti in corso di esecuzione

Con l'introduzione di una nuova disposizione viene introdotta una disciplina, fino ad ora assente, relativa ai contratti in corso di esecuzione. È stabilito, infatti, che, previa autorizzazione del tribunale - da richiedere con la domanda di ammissione al concordato preventivo - il debitore possa sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò faciliti la risoluzione della crisi. Inoltre, il debitore può richiedere la sospensione del contratto per non più di 60 giorni (con una sola possibilità di proroga). In tali casi, l'altro contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e tale credito sarà soddisfatto come credito anteriore al concordato (ovvero in base alle percentuali indicate nella proposta). Tale disciplina non si applica ai rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto preliminare di compravendita d'immobile abitativo trascritto, né si estende alle clausole compromissorie eventualmente contenute nel contratto.


Art. 186-bis legge fall.: concordato con continuità aziendale, continuità dei contratti pubblici pendenti e possibilità di partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici


È introdotta una nuova disposizione che disciplina i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa, prevedendo in particolare (come detto nella relazione illustrativa), la continuazione dei contratti in corso.
È, inoltre, previsto che il piano possa disporre la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa e che il professionista incaricato di redigere il piano debba attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Al fine di favorire il concordato preventivo con continuità aziendale, si esclude, innanzitutto, la possibilità di risoluzione dei contratti pendenti in conseguenza dell'ammissione alla procedura di concordato (fermo quanto previsto dall'art. 169-bis). Ogni patto contrario è inefficace. Tale previsione si applica anche ai contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purché un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'impresa.

Infine, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, purché l'impresa presenti in gara:

  • una relazione del professionista indipendente sulla capacità di adempimento dell'impresa e
  • la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Laddove poi il concorrente partecipi in Ati (Associazione temporanea tra imprese) con altre imprese in bonis, esso non deve rivestire il ruolo di mandatario.

L'introduzione di una specifica disciplina dei contratti in corso (ad oggi regolata solo per il caso di fallimento dell'impresa) va incontro a reali esigenze e difficoltà riscontrate nella prassi che, in assenza di un chiaro intervento legislativo, hanno spesso impedito a imprese operanti nel settore pubblico l'accesso agli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo.
Si riconosce inoltre al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca).


Art. 67, comma 3, lett. e), legge fall.: nuova esenzione dalla revocatoria


Prima della modifica, l'art. 67, comma 3, lett. e), prevedeva l'esenzione dall'azione revocatoria dei soli atti, pagamenti, garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo (nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis legge fall.).
La nuova disposizione stabilisce, invece, che non sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo. Questa disposizione amplia notevolmente la portata dell'esenzione.


Ulteriori novità relative al concordato preventivo

  • Art. 161, comma 5, legge fall.: la pubblicazione obbligatoria ed ex officio della domanda di ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria;
  • art. 168, comma 3, legge fall.: l'inefficacia - rispetto ai creditori anteriori al concordato - delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;
  • art. 161, comma 3, legge fall.: integrazione o riformulazione della relazione del professionista nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.


Nuovo art. 182-bis legge fall.: modifiche agli accordi di ristrutturazione dei debiti


Nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la principale novità riguarda i creditori estranei per i quali si prevede l'obbligo dell'integrale (e non più, come prevedeva la disciplina previgente del regolare) pagamento; tali creditori saranno sempre soddisfatti per intero ma con una moratoria legale di cento-venti giorni dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva.
Si tratta di una novità di rilievo che, come riferito nella relazione illustrativa, consente al debitore in crisi di poter procedere all'accordo senza doversi procurare immediatamente la provvista per i creditori non aderenti.
La nuova disposizione, come evidenziato nella relazione illustrativa, consente inoltre al debitore che ha già depositato una proposta di accordo ai sensi del comma 6 dell'art. 182-bis, «non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta, ma anche di presentare una domanda di concordato preventivo, anche anticipata, conservando gli effetti protettivi già prodottisi».
Con questo nuova previsione, si conferisce maggiore flessibilità e facoltà di scelta nella fase delle trattative con i creditori.
È inoltre previsto che il professionista debba attestare non solo la fattibilità del piano ma anche la veridicità dei dati aziendali come previsto nel piano allegato alla domanda di ammissione al concordato preventivo (si tratta solo di un chiarimento implicito perché il professionista non avrebbe potuto attestare la fattibilità del piano senza avere contezza dei dati aziendali).


Disposizioni comuni alle procedure di ristrutturazione


Nuovo art. 182-quinquies legge fall.: nuova e rafforzata prededucibilità della finanza interinale funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori


Con l'introduzione di questa nuova norma, si riconosce al debitore che ha depositato una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fall. (anche anticipata alla fase delle trattative), la facoltà di richiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, se un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge, verificato il fabbisogno finanziario complessivo dell'impresa sino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Come evidenziato nella relazione illustrativa, in tal modo «si ribadisce che la continuità aziendale non è un valore in se ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio».
L'auspicio di questa disposizione è che trattandosi di finanziamenti prededucibili e che devono comunque essere autorizzati dal tribunale e sottoposti al vaglio del professionista, i finanziatori godendo di una maggiore tutela del loro credito in caso di fallimento, possano contribuire alla ristrutturazione di un'impresa anche prima dell'ammissione al concordato o all'omologa degli accordi ex art. 182-bis legge fall.

L'autorizzazione del tribunale può riguardare (introducendo una novità rilevante rispetto al quadro normativo precedente) anche finanziamenti individuati solamente per tipologia ed entità (e non ancora oggetto di trattative) e può estendersi anche a pegni ed ipoteche eventualmente concessi a garanzia dei medesimi finanziamenti (dietro autorizzazione del tribunale).
La disposizione riconosce altresì al debitore la facoltà di essere autorizzato a pagare immediatamente i fornitori – previa valutazione del professionista attestante che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori concorsuali. In costanza di procedimento per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori è causa di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.


Nuovo art. 182-sexies legge fall. - Disapplicazione delle norme in tema di riduzione o perdita del capitale della società in crisi


Tale nuova disposizione si riferisce all'ipotesi in cui lo stato di crisi della società abbia comportato la riduzione del patrimonio sociale di oltre un terzo rispetto al capitale sociale o, per le cooperative, l'azzeramento del patrimonio netto. Si applica, infatt,i alle società di capitali e alle società cooperative che abbiano presentato domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall. (con contestuale domanda di sospensione delle azioni esecutive). La nuova disposizione prevede che, dalla domanda di ammissione al concordato preventivo o dall'istanza di omologa dell'accordo di ristrutturazione in avanti, non operino né le regole sull'obbligo di riduzione del capitale sociale, né quelle sullo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale medesimo.
Il comma 2 del nuovo articolo 182-sexies legge fall. mantiene invece ferma - per il periodo anteriore al deposito dell'istanza di concordato o di accordo - la disciplina dell'art. 2486 cod. civ., secondo il quale al verificarsi di una causa di scioglimento (e fino al momento della consegna dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto sulla gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato), gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e in caso di violazioni sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.
Piani di risanamento ex art. 67, comma 3, legge fall.

Nuova lett. d), art. 67, comma 3, legge fall.: nuovo requisito di indipendenza del professionista
La nuova disciplina precisa quali siano i requisiti di indipendenza del professionista ovvero:

  • non deve essere legato al debitore da rapporti personali o di lavoro;
  • non deve avere interesse all'operazione di risanamento;
  •  deve essere in possesso dei requisiti che la legge prevede per i sindaci ai sensi dell'art. 2399 cod. civ. (si ricorda che non possono essere eletti alla carica di sindaco: (i) gli interdetti, inabilitati, falliti o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; (ii) coniugi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (iii) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza).
  • non può aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore o aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, come detto, al professionista dotato dei requisiti sopra richiamati si richiede di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (e non soltanto la ragionevolezza del piano come previsto in precedenza).
Con questa disposizione si cerca di rafforzare i requisiti di indipendenza del professionista nonché di precisare che questo è scelto dal debitore. Si precisa che tali requisiti di indipendenza sono necessari anche in tutte le altre procedure di ristrutturazione in cui sia prevista la necessità della relazione o del parere del professionista indipendente.


Nuova lett. d), art. 67, comma 3, legge fall.: pubblicazione del piano


Anche il piano di risanamento può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

 

Nuovo art. 236-bis legge fall.: falso in attestazioni e relazioni
Si tratta di una nuova disposizione volta a sanzionare penalmente il professionista designato dal debitore che, nell'ambito delle relazioni predisposte ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, prevedendo un aumento di pena nei casi in cui il professionista adotti tali condotte per conseguire un ingiusto profitto ovvero se tali comportamenti cagionino un danno ai creditori.
La relazione illustrativa sottolinea che tale sanzione penale è necessaria «per saldare i meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell'intero intervento normativo».
Il rafforzamento sul piano penale del comportamento commissivo e omissivo dell'esperto, senz'altro incrementa le responsabilità connesse al ruolo dell'esperto (introdotto con la riforma del 2005), e quindi auspicabilmente le garanzie e gli effetti connessi alle attestazioni del medesimo esperto.


Entrata in vigore
La nuova normativa si applicherà ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fall. introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché ai piani di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), legge fall., elaborati successivamente al predetto termine. Sarà quindi importante seguire eventuali modifiche apportate nel corso dell'esame del decreto-legge da parte del Parlamento in sede di conversione.

GIURISPRUDENZA



Commento - Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 2 febbraio-5 marzo 2012 n. 3398
di Sabatino Ungaro

L'ipoteca esattoriale non è assimilabile a quella giudiziale, motivo per cui non è revocabile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, n. 4), della legge fallimentare. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione 5 marzo 2012 n. 3398, secondo cui essa costituisce addirittura un quartum genus di ipoteca, non riconducibile nell'ambito delle qualificazioni risultanti dal codice civile.
Il fatto. Il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione proposta da Equitalia avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento, pur ammettendo al passivo il credito vantato dalla stessa società di riscossione, revocava ai sensi dell'articolo 67, comma 1, n. 4), del regio decreto 267/1942 (legge fallimentare) l'ipoteca precedentemente iscritta. Più precisamente, Equitalia contestava la decisione del giudice delegato, sostenendo che la revoca sarebbe stata ammissibile esclusivamente nelle diverse ipotesi di ipoteca volontaria e giudiziale.
Confronto tra le due ipoteche. Il Tribunale, dal canto suo, non condivideva la tesi dell'opponente, e ammetteva la revocabilità dell'ipoteca esattoriale in quanto equiparabile all'ipoteca giudiziale. I motivi del ricorso per cassazione. Avverso il decreto in questione, Equitalia proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli articoli 77 del Dpr 602/1973 e 67 della legge fallimentare, dal momento che il tribunale avrebbe errato nell'assimilare la natura giuridica dell'ipoteca esattoriale all'ipoteca giudiziale, disponendone conseguentemente la revoca. Per la ricorrente, l'ipoteca oggetto della controversia sarebbe stata equiparabile ad un'ipoteca legale, senza possibilità alcuna di disporne la revoca che, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, n. 4), della legge fallimentare, può interessare solo le ipoteche giudiziali e quelle volontarie. L'assimilazione dell'ipoteca esattoriale a quella giudiziale, operata dal giudice di merito, non sarebbe condivisibile:
– per l'assenza di un provvedimento giudiziale, che al contrario costituirebbe il presupposto dell'iscrizione di ipoteca giudiziale ex articolo 2818 del codice civile;
– per l'avvenuto inserimento della disciplina della procedura di iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 77 nel corpo normativo del Dpr 602/1973, circostanza che avrebbe comprovato che il titolo per l'iscrizione della stessa trae fondamento dalla legge e non da un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
– per l'autonomia di intervento dell'Agente della riscossione e per le finalità pubblicistiche che ne connotano l'attività.
Le tipologie di ipoteche. Il codice civile contempla tre diverse tipologie di ipoteche: l'ipoteca legale (articolo 2817), l'ipoteca giudiziale (articolo 2818) e l'ipoteca volontaria (articolo 2821).
L'ipoteca legale è contemplata a favore di specifiche categorie di soggetti in presenza di determinate situazioni giuridiche. In particolare, essa è prevista in favore:
– dell'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
– dei coeredi, dei soci e degli altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
– dello Stato sui beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile.
Risarcimento del danno. Il Legislatore ha inoltre stabilito che ogni sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, all'adempimento di un'obbligazione, al risarcimento del danno (con equiparazione dei provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce i medesimi effetti) costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'ipoteca volontaria presuppone, invece, l'adesione del debitore. Con la sentenza n. 3398 del 5 marzo 2012, la Suprema corte ha accolto il ricorso di Equitalia, cassando il decreto impugnato e ammettendo il credito della ricorrente al passivo fallimentare con collocazione ipotecaria (si veda anche la sentenza della prima sezione civile della Corte di cassazione 3232/12). La Corte ha ritenuto di dover risolvere la questione della revocabilità o meno dell'ipoteca esattoriale, in relazione alla sua riconducibilità all'ipoteca legale o giudiziale, dal momento che l'articolo 67, comma 1, n. 4), della legge fallimentare limita la previsione di revocabilità alle sole ipoteche volontarie e giudiziali, lasciando fuori le ipoteche legali. I giudici di legittimità hanno escluso che si tratti di ipoteca legale, in quanto per quest'ultima il legislatore ne ha previsto l'iscrizione automatica su specifici beni immobili oggetto di negoziazione al fine di rafforzare l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà. L'ipoteca esattoriale richiede invece un'attivazione del creditore e non presuppone la preesistenza di un atto negoziale. Né, per la Corte di cassazione, può ritenersi che l'ipoteca esattoriale sia un'ipoteca giudiziale.
Infatti, l'iscrizione di quest'ultima, seppur su istanza di parte, dipende da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce lo stesso effetto, mentre l'iscrizione di ipoteca esattoriale è sorretta da un provvedimento amministrativo.
Il Dpr 602/1973. Tale diversità, hanno sottolineato i giudici di legittimità, è sufficiente a far ritenere che sia stata ingiustamente ritenuta revocabile l'ipoteca oggetto di controversia, in quanto erroneamente assimilata, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale. Ma vi è di più. Per la Corte di cassazione, l'ipoteca esattoriale, iscritta ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 602/1973, cioè sulla base di un titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo, costituisce un quartum genus di ipoteca, non sussistendo ragioni per ricondurla nell'ambito delle qualificazioni risultanti dal codice civile. E a sostegno della predetta tesi, la Suprema corte richiama oltre alla peculiarità della natura del credito fatto valere, la disciplina di favore che il legislatore ha riconosciuto al creditore. Infatti, l'articolo 49 del Dpr 602/1973 ha attribuito efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall'Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, consentendo in questo modo la formazione del titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di un ulteriore vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. Ai sensi del successivo articolo 77, lo stesso titolo rappresentato dal ruolo consente anche l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore. Inoltre, l'articolo 89 del Dpr 602/1973 dispone che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare, confermando il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all'amministrazione finanziaria in ragione delle sue finalità pubblicistiche (favorire l'adempimento del debito fiscale e assicurare la pronta riscossione delle entrate tributarie).


sentenza Corte di Cassazione, Sez. Un., 22.05.2012, n. 8077


(Presidente Vittoria, Relatore Rordorf)


Nullità dell’atto di citazione per mancanza dell’oggetto - Censura proposta dal ricorrente con la formula di rito - Esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda da parte del giudice di legittimità (artt. 163-164; 366, comma 1; 369, comma 2, cod. proc civ.)

 

Se con il ricorso principale è stata posta in discussione la sussistenza dei requisiti di validità dell’atto di citazione in giudizio con particolare riferimento all’individuazione dell’oggetto della domanda, il giudice di cassazione può svolgere anche l’esame diretto degli atti processuali di cui si discute, e non limitarsi a valutare la sufficienza e logicità della motivazione esposta in argomento dal giudice di merito. La Suprema Corte cassa con rinvio una decisione che verte nel merito sulla revoca dei pagamenti ex art. 67 legge fall. nell’ambito proposta dalla curatela di un fallimento ravvisando la nullità dell’atto di citazione per mancanza dell’oggetto della domanda, un vizio in grado di contagiare l’intero processo poiché in grado di influire sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Questo il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite: quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura si stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.