Sospensione delle sentenze nel processo Tributario

Nel processo Tributario è legittima la sospensione delle sentenze depositate dalla CTR qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza nr. 2845 del 24 Febbraio 2012 ha respinto il ricorso incidentale presentanto dall'amministrazione finanziaria contro la decisione della CTR Toscana di sospendere l'esecuzione della sua pronuncia per rischio di grave pregiduzio nei confronti ella società contribuente, una nota azienda di ceramiche.

Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata gli Ermellini hanno dato il via libera a questo nuovo ed importante principio per cui gli effetti della decisione della CTR possono essere stoppati.

In fondo alle lunghe motivazioni, si legge, infatti, che "al ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria regionale si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma 1, secondo periodo, c.p.c. giusta la quale "il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qaulora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreprabile danno , disporre con ordinanza non impuganbile che l'esecuzione sia sospesa o che sia sia prestata congrua cauzione. La spceiclità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantita il regolare pagamento delle imposte impone una rigorasa valutazione dei requsiti del fumus boni iuris dell'istanza cautelare e del perciulum in mora".

Nell' affermare questo principio, i Giudice di Legittimità, hanno rafforzato un orientmaento Giurisprudenziale che nega l'esenzione nelle triangolazioni IVA nei casi in cui non vi sia la prova che il trasporto all'estero sia avvenuto a cura e nome del cedente. Dunque per godere dell'agevolazione è necessario che sia documentato che l'operazione, fin dall'inizio, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a un contribuente residente all'estero. Le tesi esposte in sentenza non sono state condivise dalla Procura del Palazzaccio che aveva chiesto di accogliere il ricorso del fisco e quindi di negare la sospensione della sentenza della CTR.


Sospensione cautelare nei diversi gradi di giudizio

 

 

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