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STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO

- Avv. Diego Cuccù -

 
 
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DANNI DA COSE IN CUSTODIA

Il condominio deve risarcire l’infortunio del minore schiacciato dal portone

Il condominio deve risarcire il minore che rimane schiacciato dal portone. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10860/2012, accogliendo il ricorso dell’infortunato, ormai maggiorenne, in quanto la responsabilità per cose in custodia ha natura oggettiva.La Suprema corte nel rinviare il giudizio di merito al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, ha affermato il seguente principio di diritto “la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode”.

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RISARCIMENTO DEL DANNO

Autostrade, non risarcibile l'incidente causato da cani abbandonati

 

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 9 maggio 2012 n. 7037
09 maggio 2012

Autostrade non è responsabile per l’incidente causato da cani presenti lungo la strada. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 7037/2012, ricordando che la  società non è tenuta ad una vigilanza 24 ore su 24 e che, in ogni  caso, la presenza di cani in una autostrada non può certamente essere prevedibile, perchè potrebbero essere stati abbandonati in qualsiasi momento. Per queste ragioni la Terza sezione civile ha respinto il  ricorso di una donna che era finita con l'auto contro il guard rail per evitare due cani sbucati  all'improvviso. L'automobilista chiedeva i danni alla società Autostrade, contestando, tra le altre cose, la mancata manutenzione della recinzione della sede stradale. La richiesta di risarcimento era già stata bocciata dalla Corte d'appello di Napoli, nel febbraio 2009. Inutile il ricorso in  Cassazione. Piazza Cavour ha fatto notare che  correttamente “in mancanza di prova di omessa manutenzione della recinzione stradale” è stato ravvisato il caso fortuito “nel probabile  abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza nelle  adiacenze di un'area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga  per gli stessi, fatto imprevedibile ed inevitabile nel suo accadimento repentino non potendosi pretendere un continuo controllo della sede  autostradale onde impedirlo».

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RESPONSABILITÀ CIVILE
Inciampa sulla grata, il condominio non risarcisce: non provato il nesso causale
Corte di cassazione - Sezione Vi civile - Sentenza 16 aprile 2012 n. 5977
16 aprile 2012

Se il terreno è sconnesso la presenza di una grata sollevatasi dal suolo non basta a determinare la responsabilità del condominio per la cosa in custodia e dunque l’obbligo di risarcire il danno subito dalla persona inciampata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5977/2012, respingendo il ricorso degli eredi di una signora trovata a terra in prossimità di una grata rialzata. Già nel merito i giudici avevano ritenuto che non fosse stato provato il nesso eziologico, tanto più che lo stato dei luoghi era pessimo. Infatti in prossimità della grata vi erano “altri ostacoli parimenti idonei a costituire possibile causa di inciampo”. Per la Suprema corte, sulla scia di quanto deciso nei giudizi precedenti, il condominio non era responsabile incombendo su di esso la prova liberatoria del caso fortuito solo una volta assolto dalla danneggiata l’onere di dimostrare che la caduta era conseguenza della potenzialità lesiva della grata. Infatti, l’articolo 2051 che regola la responsabilità per le cose in custodia “non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa”.

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RISARCIMENTO
Cadono dalla Vespa per il fango stradale, l’Anas risarcisce
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 18 ottobre 2011 n. 21508

Se alla base dello sbandamento della Vespa vi sono fango, sterpaglie e sabbia dovuti alla pioggia del giorno prima, l’Anas non può invocare a sua discolpa l’impossibilità di esercitare un controllo continuo sulla rete viaria per via della sua estensione e delle modalità di uso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 21508/2011.

Per i giudici, infatti, l’evento non aveva quei caratteri di imprevedibilità e inevitabilità che fungono da scriminante. La responsabilità dell’ente, dunque, c’è e dipende “dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale”, a maggior ragione trattandosi di una importante arteria di raccordo di Catanzaro, sulla quale le piogge torrenziali del giorno prima avevano accumulato detriti senza che nessuno nelle 24 ore seguenti li rimuovesse o quantomeno segnalasse la presenza di una zona di pericolo. In definitiva per i giudici “il custode doveva ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego”, essendo la pioggia un fattore di rischio “conosciuto o conoscibile a priori dal custode”.

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RISARCIMENTO
Scivola sull’insalata, il supermercato risarcisce per mancata custodia
Tribunale ordinario di Trieste - Sentenza 12 agosto 2011 n. 942
26 settembre 2011

Sulla società che gestisce un supermercato grava un generale obbligo di custodia, ex articolo 2051 del codice civile, che comprende sia le strutture del punto vendita che le merci in esso contenute. Dunque, se un infortunio occorso ad un cliente è riconducibile ad uno di questi elementi scatta la responsabilità dell’esercizio commerciale. Lo ha stabilito il tribunale di Trieste con la sentenza n. 942/2011 che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo di una signora di 66 anni scivolata in prossimità delle casse su di una foglia di insalata.


Il giudice, infatti, ha ritenuto non supportata dalle necessarie prove la tesi difensiva secondo cui trovandosi la foglia di insalata non in prossimità del banco verdure, si doveva ritenere che la verdura fosse caduta a qualche cliente del supermercato integrando così un fatto improvviso non prevedibile dai gestori, e dunque dovesse rientrare nella scriminante del caso fortuito.


Partendo poi dalla dinamica dell’incidente, il tribunale ha ritenuto dopo aver quantificato il danno nella somma complessiva di 53.421 euro, comprensiva di una invalidità permanente al 17,5%, di doverla ridurre del 50% per concorso di colpa della cliente, la quale dopo essere caduta era stata sollevata e posta su una sedia, ma da lì si era rialzata ed era nuovamente caduta. Per cui “Nell’impossibilità di discernere quale delle due cadute sia stata effettivamente causa della frattura, e ritenuto che la prima si sia senz’altro posta come antecedente eziologico necessario al prodursi della seconda”, il tribunale ha rientuo  che “entrambe abbiano prodotto i postumi lamentati nella misura del 50% ciascuna”.

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RISARCIMENTO
Per l'infortunio dello studente risponde la scuola a titolo di responsabilità contrattuale
Tribunale di Treviso - Sezione I civile - Sentenza 11 luglio 2011 n. 1235

Per i danni derivanti da un infortunio avvenuto durante l’orario scolastico, e dovuto alla mancata adozione di una specifica misura di sicurezza, la scuola risponde a titolo di responsabilità contrattuale. Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso con la sentenza 11 luglio 2011 n. 1235.

Infatti, a seguito dell'accettazione della domanda di iscrizione presentata dai genitori del minore, l’istituto assume una molteplicità di obbligazioni. Ciò comporta sotto il profilo dell'onere probatorio, che la parte che agisce in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dal minore deve unicamente provare la circostanza secondo la quale il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa allo stesso non imputabile.

Nel caso specifico era accaduto che la bambina mentre percorreva il corridoio che dall’aula scolastica portava alla sala proiezioni video, veniva spinta da un compagno andando ad urtare contro il davanzale della finestra che aggettava all’interno formando una sporgenza con spigoli vivi di 12 cm, ed era sprovvista di qualsiasi copertura.

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MANUTENZIONE STRADALE
La buca è coperta d’acqua? Scatta il risarcimento
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 24 maggio 2011 n. 11430

Scatta il diritto al risarcimento del danno per il passante che inciampando in un buca non visibile perché coperta dall’acqua piovana riporta delle lesioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11430 di oggi, dando ragione ad una turista, in vacanza a Milano Marittima. I giudici di Piazza Cavour hanno bocciato come “illogica” la motivazione della Corte di Appello di Bologna che aveva respinto il ricorso della donna. I giudici, infatti, dopo aver riconosciuto che “la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l’addebito di responsabilità al comune per difetto di manutenzione”, l’avevano poi esclusa, con riguardo al caso specifico, ritenendo che il riempimento della buca ad opera della pioggia costituisse “un evento estemporaneo, nei confronti del quale il comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente”. Secondo i giudici della Corte territoriale, dunque, la “circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua” rientrava nel novero delle ipotesi di “caso fortuito”. L’errore della sentenza impugnata, secondo la Suprema corte, è stato, perciò, quello di aver considerato “come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione”. Insomma, la Corte di Appello “ha confuso un evento normale e largamente prevedibile”, come la pioggia - che ha “contribuito a causare il danno (nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancora più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale” quasi che “si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno”.

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RESPONSABILITÀ CIVILE
Comune e gestore rispondono in solido per il tombino difettoso
Giudice di Pace di Palermo - Sezione VIII civile - Sentenza 18 febbraio 2011

Stop allo scaricabarile fra comune ed ente gestore delle strade per gli incidenti dovuti alla cattiva manutenzione della rete viaria. Infatti, il municipio e la società di gestione sono responsabili in solido in quanto il contratto di servizio fa stato soltanto tra le parti e non funge da schermo rispetto alle responsabilità verso terzi. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza del 18 febbraio 2011, che ha condannato il municipio e l'Amap spa per i danni cagionati ad un veicolo rimasto incastrato in un tombino fognario “pieno d'acqua” per le pioggie che al passaggio dell'auto “si scoperchiava improvvisamente”.

Il giudice ha riconosciuto applicabile alla fattispecie la responsabilità per omessa custodia, 2051 del Cc, da parte della Pa. Con il conseguente obbligo del danneggiato di provare esclusivamente il nesso causale, spettando poi al convenuto dimostrare eventualmente il caso fortuito. Che nel caso di specie non risulta provato a causa della modesta entità delle piogge a cui fa invece riscontro il pessimo stato di manutenzione delle strade.

Ai fini di un esonero da responsabilità, il Comune di Palermo aveva prodotto in giudizio il contratto in base al quale l'Amap Spa aveva assunto “ l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ... con assunzione della responsabilita dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente“. Secondo il giudice, però, siccome, a norma dell'articolo 1372 del codice civile “il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti...”, l'unico effetto è quello di produrre il diritto del Comune alla rivalsa nei confronti dell'Amap.